Legge 104
La legge 183/10, meglio conosciuta come “Collegato al Lavoro”, ha tra l’altro introdotto modifiche alla Legge 104/92. L’’INPS con una apposita circolare (n.155 del 3 dicembre 2010) ha dunque fornito nuove indicazioni operative.
Premesso che queste interessano per ora gli assicurati INPS e che le modifiche riguardano le persone che assistono portatori di handicap in situazione di gravità, si specifica e si ricorda che il lavoratore/trice ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, per assistere un familiare disabile, a condizione che
· il familiare disabile (non ricoverato a tempo pieno) si tratti di coniuge, parente o affine entro il 2° grado
E’ consentito al lavoratore/trice di assistere un familiare o affine entro il 3° grado SOLO nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile
a) abbiano compiuto i 65 anni
b) siano affetti da patologie invalidanti (art. 2, comma 1, lettera d, numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000).
c) siano deceduti
d) siano mancanti
(La circolare INPS chiarisce che l’espressione mancanti deve essere intesa “non solo come situazione di assenza naturale e giuridica - celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto - , ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità”).
E’ estesa anche ai parenti/affini del minore di 3 anni in situazione di disabilità grave la possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso mensili.
I permessi non possono essere goduti alternativamente da più beneficiari (esempio due giorni ad un parente e un giorno all’altro) tranne in caso di genitori (anche adottivi).
I genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire dei tre giorni di permesso mensile in alternativa alprolungamento del congedo parentale e alle due ore di permesso giornaliero. Queste tre possibilità però non possono essere fruiti nello stesso mese.
Uno dei requisiti essenziali è l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con grave disabilità: per ricovero a tempo pieno (24 ore) la circolare indica quello presso “strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa”.
Sono abrogati i requisiti della “continuità” e dell’”esclusività”, pertanto non sarà più necessario compilare le dichiarazioni relative alla sistematicità e all’adeguatezza dell’assistenza al disabile, prima obbligatoriamente richieste in fase di domanda. Questo vuol dire che nel prendere atto che i requisiti della continuità e dell’esclusività sono abrogati, l’INPS di fatto apre alla possibilità di riesaminare le domande che in passato sono state negate per l’assenza di questi criteri. Ovviamente tali domande, bocciate in passato, vanno ripresentate in conformità con le nuove disposizioni.
Il lavoratore che assiste un familiare disabile ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona disabile da assistere e non più quella del lavoratore e non può essere trasferito senza il suo consenso.
Il datore di lavoro o l’INPS accertano “l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”. E’ prevista la possibilità di un’azione disciplinare nei confronti del lavoratore/trice in caso di mendacio.
Le disposizioni contenute nella circolare su citata terranno conto della data di entrata in vigore della legge 183/2010 (24 nov 2010), pertanto tutte le domande di permessi 104/92 saranno riesaminate alla luce delle nuove disposizioni.
In sintesi e per riepilogare, con la nuova procedura l’INPS effettuerà un primo controllo sulle domande di permessi 104 e, successivamente, invierà una richiesta di informazioni:
- Al lavoratore richiedente i permessi
- Al datore di lavoro e al patronato (se la domanda è stata patrocinata)
Contestualmente alla richiesta di informazioni, la “pratica” dei permessi legge 104 sarà SOSPESA (da presumere retroattivamente) a partire dalla data del 24 novembre 2010 “in attesa di documenti”:
ciò significa che il lavoratore NON può fruire
dei permessi legge 104 per un tempo non meglio indicato dall’INPS
Il lavoratore dovrà produrre immediatamente e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2011 la documentazione richiesta dall’INPS: se non lo farà l’INPS comunicherà all’Azienda la cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio.
Preme sottolineare l’importanza di non sottovalutare la portata di tale modifiche, le quali sono state elaborate senza nemmeno consultare le parti sociali con particolare riferimento al mondo della disabilità. Attualmente non si è in condizione di valutare l’impatto che tali modifiche potranno comportare ma, rispetto agli annunci del Governo (in particolare del Ministro Brunetta) sull’intenzione di colpire i “furbetti del permesso”, il timore è che si rischia lo stesso risultato della famigerata “campagna contro i falsi invalidi”: esasperare la pazienza di molte persone e famiglie che, oltre a pagare il prezzo dei tagli ai fondi di sostegno operati con la legge di stabilità, si troveranno a fronteggiare situazioni che certamente non avvicinano le istituzioni ai cittadini (i “falsi invalidi” e i cosiddetti “fannulloni/assenteisti” sono un danno per la collettività ma non è intervenendo unilateralmente sulle norme che si affrontano i veri nodi delle questioni).
Per tali ragioni si chiede il massimo impegno da parte di tutte le strutture di diffondere le informazioni allegate e, al tempo stesso, di condividere eventuali criticità con il Regionale Fisac che può far da tramite con l’Ufficio Politiche per le disabilità della CGIL Campania - Napoli affinché la CGIL possa mettere in campo azioni concrete a tutela delle persone con disabilità.
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